Norme relative agli incarichi extraufficio in vigore dal 28 novembre 2012 a seguito di quanto stabilito dall’art. 1, c. 42, L. 06/11/2012 n. 190 – Disposizioni applicative

La Legge L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità” (detta anche “Legge anticorruzione”), pubblicata nella G.U. n. 265 del 13/11, ha modificato l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in riferimento agli incarichi extraufficio.

In particolare la normativa prevede i seguenti adempimenti:

  1. le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica nel temine di 15 gg al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l’indicazione dell’oggetto, dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
  2. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi.
  3. Entro 15 gg dall’erogazione del compenso per gli incarichi ai dipendenti pubblici, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati agli stessi.

Il mancato adempimento dei punti precedenti comporta l’applicazione di sanzioni sia per il dipendente, che abbia svolto le attività senza la citata autorizzazione, sia per le amministrazioni pubbliche o private che abbiano utilizzato il dipendente pubblico senza la prevista autorizzazione.

 

Sanzioni per il dipendente pubblico:

  • in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalente.
  • le omissioni del versamento del compenso, da parte del dipendente pubblico, in debito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Sanzioni per le amministrazioni pubbliche che omettono gli adempimenti previsti dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001:

  • non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Sanzioni per gli enti pubblici economici e privati:

  • oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti, sotto qualsiasi forma, a dipendenti pubblici.

Anche la sola mancata comunicazione dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici, pure se autorizzati, comporta l’applicazione della sanzione.

Non sono soggette ad autorizzazione per espressa previsione legislativa (art. 53 del cit. D.lgs. n. 165/2001) le seguenti attività, anche se remunerate, e che per tali attività non sono previsti adempimenti da parte del Ufficio personale (Anagrafe delle prestazioni):

  • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • utilizzazione da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • partecipazioni a convegni e seminari;
  • incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  • incarichi per lo svolgimenti dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  • attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, si procederà come segue.

1) Incarichi assegnati a soggetti esterni

Ogni Comune appartenente all’ Unione dei Comuni Savena-Idice potrà organizzare autonomamente le modalità con cui adempiere alle suddette novità normative., fatta salva la trasmissione dei dati per la pubblicazione sul sito PerlaPA (se svolta direttamente dall’Unione).

2) Incarichi autorizzati ai dipendenti dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e ai dipendenti dei Comuni dell’Unione dei Comuni Savena-Idice

I Dirigenti / Responsabili in indirizzo, al fine di permettere all’Ufficio Personale Associato gli adempimenti previsti dalla citata legislazione (comunicazione entro 15 gg delle autorizzazioni per gli incarichi anche di tipo gratuito al Dipartimento della Funzione Pubblica), sono pregati di attenersi in modo scrupoloso ai citati adempimenti.

I dipendenti interessati dovranno presentare richiesta di autorizzazione all’Unione (fatte salve diverse determinazioni formali o regolamentazioni già adottate dai singoli Enti) per tutti gli incarichi esterni retribuiti, o da svolgere gratuitamente, che non rientrano tra le tipologie sopraelencate, escluse dal’obbligo di autorizzazione.

Il modello di domanda di autorizzazione, dovrà pervenire all’Ufficio Personale Associato, compilato in ogni sua parte e già munito del parere del Dirigente/Responsabile competente (parere in ordine alla compatibilità ed al conflitto di interessi con le attività dell’Ente ).

L’inoltro della domanda dovrà essere effettuato tramite e-mail alla casella di posta unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it e nell’oggetto dovrà essere indicato: “Richiesta autorizzazione svolgimento incarico extraufficio”.

L’Ufficio Personale Associato, una volta ricevuta la domanda degli interessati, con il nullaosta del Dirigente / Responsabile, provvederà alla relativa autorizzazione (che sarà trasmessa al richiedente e all’Amministrazione di riferimento tramite posta elettronica) ed ai conseguenti adempimenti normativi come sopra riportati.